Art. 9.
(Aree naturali protette e osservatori astronomici e astrofisici).

      1. Sono oggetto di particolare tutela dall'inquinamento luminoso le aree naturali protette e gli osservatori astronomici e astrofisici, professionali e non professionali, di rilevanza regionale o interprovinciale che svolgono attività di ricerca scientifica o di divulgazione.
      2. I piani per il parco di cui agli articoli 12 e 25 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, devono recare specifiche prescrizioni relative alla tutela dall'inquinamento luminoso. Analoghe prescrizioni devono essere contenute nei decreti istitutivi delle riserve naturali statali, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 394 del 1991.
      3. Ai fini dell'attuazione della presente legge, presso ogni regione è istituito un elenco degli osservatori di cui al comma 1, che viene aggiornato anche su proposta delle associazioni interessate alla salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento luminoso nonché degli osservatori astronomici e astrofisici.
      4. Le regioni possono provvedere ad individuare mediante cartografia in scala adeguata le zone di protezione degli osservatori.
      5. Gli osservatori, le associazioni interessate alla salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento luminoso e i parchi:

          a) procedono periodicamente al monitoraggio dell'inquinamento luminoso dei siti di loro competenza e delle relative zone di protezione;

          b) segnalano alle autorità territoriali competenti le sorgenti di luce non rispondenti ai requisiti previsti dalla presente legge richiedendone l'intervento affinché

 

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esse vengano modificate o sostituite o comunque uniformate ai citati registri;

          c) collaborano con gli enti territoriali per una migliore e puntuale attuazione della presente legge.

      6. Gli osservatori e le associazioni interessate alla salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento luminoso individuano, in collaborazione con gli enti parco, nell'ambito del territorio ricadente nelle aree naturali protette, apposite aree lontane da fonti di inquinamento luminoso, da adibire a punti di osservazione astronomica.
      7. Per i fini di cui al comma 6, gli enti parco istituiscono centri visita o centri didattici del parco, dotati di strumentazione astronomica per l'osservazione del cielo diurno e notturno.